Avviso 4/7/25 – Percorsi sostegno Triennalisti e Titoli Esteri
Si comunica che i bandi relativi al D.I n. 75 del 24 aprile 2025 (Percorsi di specializzazione sul sostegno attivati ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2024, n 71 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 – c.d. triennalisti) e D.I n.77 del 24 aprile 2025 (Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 – titoli esteri) saranno pubblicati martedì 8 luglio 2025 su questa pagina.
Il D.R. 192/25 disciplina il bando di concorso per la partecipazione al Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2024/25 – X ciclo. La relativa Informativa Privacy è contenuta nell’Allegato 1
Il contenuto di questa pagina è solo un estratto del D.R. 192/25 stesso, che rimane il riferimento normativo con tutti gli elementi della procedura.
Il numero di posti disponibili per ciascun grado di scuola, in conformità con la programmazione degli accessi definita dal Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 436 del 26 giugno 2025, è il seguente:
per un totale di 800 posti.
Per partecipare al concorso, il candidato dovrà effettuare, a pena di esclusione, l’iscrizione al test preselettivo, a partire dalle ore 9 del giorno 5 luglio 2025 ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 luglio 2025, e seguire, pena l’inammissibilità della domanda, tutte le indicazioni presenti ai successivi punti A, B, C
A. Compilazione della domanda on line di partecipazione alla procedura
La compilazione della domanda on line di partecipazione alla procedura non è sufficiente per la partecipazione alla prova in quanto occorre completare la procedura di cui ai punti seguenti seguendo il link al sistema esse3 che verra’ pubblicato su questa pagina nei giorni successivi all’emanazione del presente bando.
B. Registrazione sul sistema Esse3
C. Effettuare il versamento del contributo di € 150 (centocinquanta euro)
Solo al termine di questa fase la domanda di partecipazione potrà ritenersi utilmente presentata.
Il candidato dovrà perfezionare tutte le operazioni indicate ai punti A e B e C entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 luglio 2025.
Non è necessaria alcuna trasmissione a mezzo pec o posta elettronica della documentazione.
I candidati con disabilità che abbiano dichiarato nella domanda di iscrizione di avere necessità di ausilio dovranno trasmettere – pena l’inapplicabilità del beneficio – entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 luglio 2025 esclusivamente a mezzo PEC, specifica richiesta nella quale siano indicati, ai sensi della vigente normativa (legge n. 104/1992, così come integrata e modificata dalle leggi n. 17/1999 e n. 53/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e legge n. 170/2010), il tipo di ausilio necessario durante l’espletamento della prova concorsuale, producendo altresì, in allegato alla richiesta, certificazione medico-sanitaria, dalla quale si evinca il funzionamento in relazione alle prove di cui all’art. 7.
La trasmissione della richiesta di necessità di ausilio dovrà avvenire solo da un indirizzo pec a uno dei seguenti indirizzi:
I candidati con disabilità di cui al comma 2 bis dell’art. 20 della legge n.104/1992 con invalidità uguale o superiore all’80% sono esonerati dal test preselettivo e accedono direttamente alle prove scritte di cui all’art. 6, comma 2, lettera b), del DM 30 settembre 2011.
Ai candidati con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge n. 170/2010, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per le prove concorsuali. Ai candidati con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 50 per cento in più rispetto a quello definito per le prove concorsuali.
I soggetti che, ai sensi dell’art. 4 del D.R. 192/25, possono iscriversi in soprannumero devono compilare l’apposito modulo di preiscrizione (Allegato 2) che dovrà essere inviato entro e non oltre il 31 agosto 2025 esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: uersostegnoidonei@pec.it
I soggetti risultati idonei nei cicli precedenti, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del DM 92/19, presso altri Atenei che intendano iscriversi in soprannumero presso l’Università Europea di Roma dovranno allegare al modulo di preiscrizione (Allegato 2) il nulla-osta rilasciato dall’Ateneo presso cui hanno sostenuto le prove.
Il modulo di preiscrizione dovrà essere firmato dal candidato e scansionato esclusivamente in formato PDF.
1. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del DM n. 92/2019, sono ammessi in soprannumero al corso di cui al presente bando i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:
a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
2. Ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.M. n. 583/2024, i soggetti di cui al comma 4 dell’art. 4 del D.M. n. 92/2019 possono essere ammessi direttamente al corso di specializzazione, qualora abbiano sostenuto le prove presso l’Università Europea di Roma, salvo motivata deroga, che sarà gestita direttamente tra le istituzioni universitarie.
3. Ai sensi dell’art. 1, comma 8, del D.M. n. 583/2024, l’Ateneo si riserva, esclusivamente per i candidati di cui all’art. 4, comma 4, del DM n. 92/2019, la possibilità di attivare il percorso formativo, anche prima che sia conclusa la fase di selezione per l’ammissione al X ciclo.
Il candidato deve sostenere e superare:
Le prove di accesso sono organizzate dall’Ateneo, tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità o con DSA, a norma delle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, ss. mm. e ii. e 8 ottobre 2010, n. 170.
Le prove a) e b) saranno tese a verificare il possesso, da parte del candidato, di:
1. competenze socio-psico-pedagogiche, diversificate secondo i quattro gradi di scuola;
2. competenze riferibili all’intelligenza emotiva, ovvero: il riconoscimento e la comprensione di emozioni, stati d’animo e sentimenti nell’alunno per un’espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; la capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;
3. competenze su creatività e pensiero divergente, riferite cioè al saper generare strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale linguistico logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;
4. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche: il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, l’autonomia didattica, l’autonomia organizzativa, l’autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto miglioramento di Istituto; gli Organi collegiali (compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Classe o Team Docenti, del Consiglio di Interclasse); le forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie; il compito e il ruolo delle famiglie.
La prova orale, di cui al punto c) verterà sui contenuti delle prove di cui alle lettere a) e b) del medesimo e, inoltre, su questioni motivazionali inerenti alla scelta della professione di docente di sostegno.
Il test preselettivo sarà costituito da 60 (sessanta) quesiti formulati con 5 (cinque) opzioni di risposta chiusa, fra le quali il candidato dovrà individuarne una, quella esatta.
Dei 60 quesiti almeno 20 saranno volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana.
La valutazione del test sarà espressa in trentesimi: a ciascuna risposta corretta saranno attribuiti 0,5 punti; alle mancate risposte o alle risposte errate saranno attribuiti 0 punti. Saranno attribuiti 0 punti nel caso in cui il candidato fornisca due risposte allo stesso quesito nella stessa sezione di risposta.
Saranno ammessi alla prova successiva (prova scritta) i candidati che avranno conseguito un risultato utile in conformità alla vigente normativa, fino a un numero massimo pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi. In caso di parità di punteggio si applicherà quanto previsto dall’art. 4, comma 3, del DM n. 92/2019. Il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso.
La prova preselettiva ha una durata di 2 ore.
Il test preselettivo si svolgerà nelle seguenti date:
La sede e gli orari di svolgimento del test saranno resi noti mediante avviso che sarà pubblicato su questa pagina. Eventuali variazioni relative alle date e orari di convocazione saranno pubblicati saranno pubblicate su questa pagina.
Entro il 14 luglio 2025 su questa pagina verrà pubblicato l’elenco di coloro che risulteranno validamente ammessi a sostenere il test preselettivo per la scuola dell’infanzia e della scuola primaria.
Gli elenchi degli ammessi a sostenere il test preselettivo per la secondaria di primo e per la secondaria di secondo grado saranno pubblicati su questa pagina entro il 15 luglio 2025.
Qualora non dovesse essere raggiunto un numero di iscritti alle prove superiore al doppio dei posti messi a concorso, verrà data comunicazione a mezzo avviso pubblicato sul sito all’indirizzo di cui comma 1.
Accedono direttamente alla prova scritta, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura.
Il possesso del requisito ai sensi della Legge 6 giugno 2020, n. 41, art. 2, comma 8, e del decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90, dovrà essere dichiarato all’interno della domanda di partecipazione.
Le tre annualità di servizio di cui al comma 1 non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione dei titoli di servizio di cui all’art. 16 del bando.
La prova scritta mirerà a valutare le competenze descritte al comma 2 dell’articolo 6 del D.M. del 30 settembre 2011.
La valutazione sarà espressa in trentesimi secondo i seguenti criteri:
La prova scritta ha una durata di un’ora.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno conseguito votazione non inferiore a 21/30.
L’elenco degli ammessi alla prova scritta e i giorni, la sede, gli orari di svolgimento della prova stessa per ciascun ordine di scuola saranno resi noti mediante successivi avvisi pubblicati su questa pagina con modalità idonee a garantire la tutela dei dati personali degli ammessi.
La prova scritta di svolgerà nelle seguenti date:
Successivamente, e con le stesse modalità, saranno pubblicati i risultati della prova scritta e il calendario della prova orale per ciascun ordine di scuola. Nel suddetto avviso, relativo alla pubblicazione dei risultati della prova scritta, il candidato troverà, oltre al calendario della prova orale, anche la data della pubblicazione della valutazione dei titoli e della graduatoria finale di merito, per ciascun ordine di scuola, e delle indicazioni relative alle modalità di immatricolazione.
La prova orale consisterà in un colloquio individuale che verterà sui contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali inerenti alla scelta della professione di docente di sostegno. La valutazione sarà espressa in trentesimi. La prova sarà superata se il candidato riporterà un voto non inferiore a 21/30.
I candidati, al fine di sostenere le prove concorsuali nei giorni, nell’ora e nelle sedi specificate nei singoli avvisi di convocazione pubblicati sul sito, dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento: carta d’identità, patente automobilistica munita di fotografia, passaporto, tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni dello Stato. Non sarà consentito l’accesso alla prova ai candidati che si presentino dopo la chiusura delle operazioni di riconoscimento.
L’assenza del candidato al test preselettivo e/o alla prova scritta e/o alla prova orale sarà considerata come rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa e non si procederà alla restituzione del contributo versato.
I candidati potranno accedere all’aula (anche virtuale) di svolgimento delle prove soltanto dopo l’identificazione, presentando un documento di riconoscimento valido e apponendo la propria firma sull’apposito registro. Non saranno ammessi a partecipare alle prove i Candidati che si presentino alle stesse con documenti non validi o in ritardo rispetto all’orario comunicato.
Il candidato, qualora non risultasse nell’elenco predisposto dall’Università, potrà certificare l’avvenuta iscrizione, esibendo la ricevuta del versamento del contributo di cui all’art. 13, comma 1, lettera B), e della domanda di partecipazione di cui all’art. 13, comma 1, lett. C), del bando.
Il candidato dovrà svolgere le prove secondo le istruzioni che saranno impartite dalla Commissione e rispettare gli obblighi previsti nel presente articolo, pena l’esclusione dalle procedure selettive.
Durante il test preselettivo e la prova scritta, i candidati non potranno, a pena di esclusione:
– comunicare fra loro verbalmente o per iscritto o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione anche telematico, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione;
– introdurre in aula (anche virtuale) appunti manoscritti, testi di qualunque specie, calcolatrici e dispositivi elettronici quali telefoni cellulari, smartphone, e quant’altro venga comunicato prima dell’inizio della prova;
– lasciare l’aula (anche virtuale) prima di un’ora dall’inizio della prova preliminare.
È fatto, inoltre, divieto ai candidati di tenere con sé, durante la prova, borse, zaini, carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni, cellulari, tablet o altri strumenti di comunicazione a pena di annullamento della prova.
La Commissione esaminatrice delle selezioni relative ad uno o più percorsi di formazione di ogni ordine di scuola è nominata con Decreto Rettorale su proposta del Direttore dei corsi. La Commissione è composta da 3 membri titolari. Nello stesso decreto si procederà alla nomina anche dei componenti supplenti. I componenti della Commissione giudicatrice verranno resi noti mediante pubblicazione del Decreto Rettorale su questa pagina.
La Commissione potrà operare anche in sottocommissioni.
Alla Commissione è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della prova.
La Commissione potrà avvalersi di Società esterna per la predisposizione della prova preselettiva e della prima prova, nonché per le operazioni correlate alla gestione della procedura di selezione.
La graduatoria degli ammessi al corso è formata, nei limiti dei posti messi a bando, sommando il punteggio della prova scritta e il punteggio della prova orale, purché superate ciascuna col conseguimento di una valutazione non inferiore a 21/30, al punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio sul sostegno nelle istituzioni scolastiche. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
L’Università, con decreto rettorale, accertata la regolarità delle procedure concorsuali, approva gli atti e le sopracitate graduatorie. Tale decreto, unitamente all’avviso contenente indicazioni relative alle modalità di immatricolazione, verrà pubblicato su questa pagina.
L’Università potrà provvedere, anche dopo l’immatricolazione, e durante tutta la durata del corso, e anche successivamente, alla verifica della veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati, procedendo agli adempimenti conseguenti. In caso di eventuale accertamento di cause di esclusione riscontrate dopo l’iscrizione, si procederà a dichiarare la decadenza dell’iscritto al corso, assumendo tutte le conseguenti determinazioni, senza alcuna ripetizione delle quote sino a quel momento versate.
Ai fini della compilazione della graduatoria finale degli ammessi al corso, le tipologie dei titoli di studio, scientifici e professionali valutabili e il punteggio a essi attribuibile, comunque non superiore a 10 punti complessivi, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, DM 30 settembre 2011 è così individuato:
A. Titoli professionali:1 punto per ogni anno (180 giorni anche non continuativi) di servizio di insegnamento sul sostegno fino a un massimo di 5. Non saranno valutate le tre annualità di servizio utilizzate per l’accesso diretto alla prova scritta.
B. Titoli di studio e scientifici: per ogni titolo di studio universitario superiore a quello che ha dato accesso all’insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende concorrere si attribuirà un punteggio così distribuito, per un massimo di punti 5:
I titoli valutabili utili ai fini della graduatoria finale devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione dei titoli presentati dei soli candidati che abbiano superato la prova orale.
Nel caso di integrazione della graduatoria con i candidati collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri Atenei, l’Ateneo procederà ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Bando. A tal fine, la Commissione redigerà una graduatoria delle domande pervenute sulla base dei risultati ottenuti alle prove sostenute nell’altro Ateneo e dei titoli posseduti al momento della presentazione della partecipazione alla selezione presso l’altro Ateneo, e dichiarati nella domanda di partecipazione. Tali titoli saranno rivalutati alla luce dei criteri stabiliti dal presente bando.
La graduatoria finale, per ogni ordine di scuola, sarà pubblicata su questa pagina con modalità idonee a garantire la tutela dei dati personali degli interessati.
In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie differenti, i candidati, in sede di perfezionamento dell’immatricolazione, dovranno optare per un solo grado di scuola.
I tempi e le modalità di immatricolazione saranno pubblicati su questa pagina successivamente alla pubblicazione delle graduatorie finali dei vincitori del concorso.
I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno immatricolarsi entro il termine indicato che sarà pubblicato su questa pagina, esclusivamente seguendo le istruzioni ivi contenute.
L’iscrizione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità comporta il pagamento della somma complessiva di euro 3.200 (tremiladuecento).
Nel caso dei percorsi abbreviati di cui all’art. 5 del bando l’iscrizione ai percorsi di formazione comporta il pagamento della somma complessiva di euro 2.000 (duemila).
Le scadenze per i pagamenti delle rate relative saranno indicate su questa pagina.
Il mancato pagamento della quota di iscrizione entro il termine perentorio che sarà pubblicato su questa pagina comporta la tacita rinuncia all’iscrizione, indipendentemente dalle motivazioni addotte.
I candidati che presentino una disabilità pari o superiore al 66% saranno esonerati dal pagamento dell’intera tassa di iscrizione al corso fatta eccezione per il contributo di € 100 a titolo di rimborso spese di iscrizione e di € 16,00 a titolo di bollo virtuale in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento tasse e contributi dell’Università Europea di Roma applicabile in relazione all’anno di immatricolazione.
Nel caso in cui alcuni degli ammessi al corso non si immatricolino, oppure rinuncino all’immatricolazione, ovvero siano dichiarati decaduti per mancanza dei titoli necessari, subentreranno nel diritto all’immatricolazione i candidati idonei in posizione immediatamente successiva nella relativa graduatoria, sino all’inizio delle attività didattiche.
Nel caso di ammissione di un numero di candidati inferiore al numero dei posti messi a bando anche a seguito dello scorrimento delle graduatorie di Ateneo, si procederà alla integrazione con i candidati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri Atenei secondo le modalità previste nel presente bando.
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:
a. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria: titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002;
b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado: il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 59 del 2017 con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
c. per i posti di insegnante tecnico-pratico rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso e dalle relative note interpretative offerte dal Ministero.
2. I candidati in possesso di titolo non abilitante conseguito all’estero, in linea con le previsioni di cui all’art. 7 del d.l. 31 maggio 2024, n. 71 e dei relativi decreti attuativi, sono ammessi a partecipare alla selezione, previa:
(i) presentazione del titolo tradotto, legalizzato e accompagnato dalla dichiarazione di valore ivi compresa la dichiarazione di validità rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane;
(ii) presentazione della domanda di cui alla lett. c) del comma precedente, nel qual caso l’ammissione è con riserva.
Il titolo è valutato, ai fini dell’ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall’Ateneo.
3. In virtù di quanto chiarito nella sentenza n. 5686/2006 del Consiglio di Stato, non sono ammessi al Corso gli insegnanti di Religione Cattolica.
4. Ai sensi e per gli effetti della Legge 12 aprile 2022, n. 33 e del D.M. 29 luglio 2022, n. 930, è consentita l’iscrizione contemporanea al corso di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità e a un corso di laurea o di laurea magistrale; è altresì consentita, ai sensi della medesima disciplina, l’iscrizione contemporanea al corso di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità e a un corso di master, dottorato di ricerca o a un corso di specializzazione non medica. La doppia iscrizione è consentita previa verifica dei requisiti previsti dalla disciplina generale richiamata in precedenza. Fanno eccezione i Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.
5. L’Università potrà adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro i cui titoli non risultassero validi alla verifica o comunque non in possesso dei requisiti di accesso alla procedura. L’esclusione dal corso non comporta la restituzione degli importi versati sino al momento dell’adozione del provvedimento di esclusione.
Coerenza con classi di concorso
E’ richiesta l’indicazione della nuova classe di concorso coerente con il titolo di Laurea conseguita. Per ottenere la classe il candidato può utilizzare la lista dei Titoli di accesso alle classi di concorso di libera consultazione realizzata da FLC CGIL.
Recepite le indicazioni contenute nella nota interministeriale n. 22369 del 13/08/2020, non è più consentito l’accesso alla selezione per le seguenti classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti:
Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti collocati, in relazione al bando per l’a.a. 2024/2025 – X ciclo, in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri Atenei, che ne facciano specifica richiesta, fino ad esaurimento dei posti disponibili. A tal fine la graduatoria sarà stilata in considerazione:
(a) del punteggio ottenuto nelle prove sostenute nell’Ateneo di provenienza;
(b) del punteggio assegnato ai titoli presentati e posseduti al momento della domanda di partecipazione alla prova presso altro Ateneo, rivalutati in conformità ai criteri previsti nel presente bando.
Ai fini di cui al comma 1, l’Ateneo si riserva di verificare in qualsiasi momento il possesso dei requisiti d’accesso e la validità dei titoli presentati, riservandosi di adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro i cui titoli non risultassero validi alla verifica o comunque non in possesso dei requisiti di accesso alla procedura. L’esclusione dal corso non comporta la restituzione degli importi versati sino al momento dell’adozione del provvedimento di esclusione.
Ai fini di cui al comma 1, nel caso in cui residuino posti messi a bando, l’Ateneo provvederà alla pubblicazione di apposito avviso su questa pagina.
Sono previsti percorsi abbreviati, finalizzati all’acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un grado di istruzione all’interno dell’offerta erogata ai sensi del D.M. 30 settembre 2011 ss.mm.ii. e risultano utilmente collocati nella graduatoria di merito del presente ciclo in un grado loro mancante ovvero ammessi in soprannumero ai sensi dell’art. 4, comma 4, del DM n. 92/2019.
Ai fini di cui al comma precedente, l’Ateneo valuterà le competenze già acquisite e predisporrà i relativi percorsi, fermo restando l’obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratori e i 12 crediti di tirocinio espressamente previsti dal decreto 30 settembre 2011 come diversificati per grado di istruzione.
Il corso è superato con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari (CFU) a seguito dell’esito positivo dell’esame finale.
L’inizio delle lezioni ed il calendario delle attività saranno pubblicati su questa pagina.
Il percorso dovrà concludersi, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto 26 giugno 2025, n. 436, entro il 30 giugno 2026.
Il percorso, ai sensi dell’art. 18 bis, comma 2, salvo diverse successive indicazioni da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, si svolge con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura, comunque, non superiore al 20% del totale.
Le assenze sono consentite nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo sarà recuperato attraverso le modalità definite dai titolari degli insegnamenti. Per le attività di tirocinio e di laboratorio vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste, senza riduzioni né recuperi. Per il computo delle assenze e delle giustifiche, l’Ateneo si attiene alle prescrizioni indicate dal Ministero.
La valutazione, che riguarda sia gli insegnamenti sia le attività laboratoriali sia le attività di tirocinio diretto e indiretto, è espressa in trentesimi. Per accedere all’esame finale, i candidati dovranno aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite agli insegnamenti, ai laboratori e al tirocinio diretto e indiretto.
Il corso si conclude con un esame finale al quale è assegnato uno specifico punteggio da sostenere davanti ad una commissione d’esame, composta dal Direttore del corso, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, nominati con Decreto Rettorale, nonché da un esperto sulle tematiche dell’integrazione delle persone con disabilità e da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico designati dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio. La Commissione finale potrà operare in sottocommissioni.
L’esame finale, svolto nella forma di un colloquio con il candidato, avrà ad oggetto:
– un elaborato di approfondimento teorico a scelta del candidato volto a dimostrare la completa padronanza dell’argomento scelto e gli aspetti applicativi in ambito scolastico;
– una relazione sull’esperienza professionale di tirocinio consistente in una raccolta di elaborazioni, riflessioni e documentazioni;
– un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale con l’uso delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione (T.I.C.).
L’esame finale si intende superato con una valutazione non inferiore a 18/30. Nella valutazione del colloquio finale, la Commissione non tiene conto della media aritmetica dei punteggi ottenuti nella valutazione degli insegnamenti, delle attività laboratoriale, delle attività di tirocinio diretto e indiretto.
La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, risulta dalla somma della media aritmetica dei punteggi ottenuti nella valutazione degli insegnamenti, delle attività laboratoriali, delle attività di tirocinio diretto e indiretto e dal punteggio ottenuto nell’esame finale.
La partecipazione regolare alle attività didattiche è condizione imprescindibile per l’ammissione agli esami e all’esame finale. Gli iscritti, che non raggiungeranno la soglia minima di frequenza prevista, saranno esclusi dalla prova finale e decadranno da ogni diritto di rimborso delle somme già versate. In caso di esclusione per mancato rispetto degli obblighi di frequenza, gli iscritti saranno comunque tenuti a corrispondere l’intero importo previsto all’articolo 9 del presente decreto, indipendentemente dalla frequenza parziale o dalla mancata partecipazione alla prova finale.