Il D.R. 199/25 disciplina il bando di concorso per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno volti all’acquisizione di 40 CFU, i cui contenuti formativi e professionali sono definiti nell’Allegato A del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75 e del decreto dipartimentale del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 26 giugno 2025 n. 1657. La relativa Informativa Privacy è contenuta nell’Allegato 1
Il contenuto di questa pagina è solo un estratto del D.R. 199/25 stesso, che rimane il riferimento normativo con tutti gli elementi della procedura.
Il numero di posti disponibili in ottemperanza all’Allegato B del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75 e del decreto dipartimentale del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 26 giugno 2025 n. 1657, è il seguente:
Accedono ai percorsi di formazione, relativi al medesimo grado d’istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, i docenti in possesso, alla data del 31 agosto 2024, del prescritto titolo di accesso statuito dall’art. 5, comma 1, del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75, che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.
Per anno scolastico s’intende, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75, il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell’infanzia, al 30 giugno.
I candidati sono tenuti a verificare in autonomia il possesso del necessario titolo di accesso al percorso abilitante per il quale presentano la domanda e ad allegare tutta la documentazione prescritta e opportuna, pena la decadenza della loro stessa domanda.
L’Università potrà adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro i cui titoli non risultassero validi alla verifica o comunque non in possesso dei requisiti di accesso alla procedura. L’esclusione dal corso non comporta la restituzione degli importi versati sino al momento dell’adozione del provvedimento di esclusione.
Costituiscono, altresì, requisito di accesso per i percorsi di specializzazione, di cui al presente decreto, i seguenti titoli:
• diploma magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l’a.a. 2001/02;
• laurea in Scienze della formazione primaria (valida per le scuole dell’infanzia e primaria);
• laurea magistrale (valida per la scuola secondaria di primo grado e/o secondo grado), di cui anche al D.I. del Ministero dell’Istruzione e del Merito di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca del 28 dicembre 2023 n. 255 e delle Tabelle ivi presenti, che ne costituiscono parte integrante;
• diploma di specializzazione SSIS (per la scuola secondaria);
• titolo di specializzazione TFA;
• conseguimento della certificazione PAS;
• titolo COBASLID (per la scuola secondaria);
• diplomi accademici di II livello rilasciati dalle istituzioni AFAM per l’insegnamento dell’educazione musicale o di uno strumento;
• diploma di Didattica della Musica (legge n. 268/2002);
• concorsi per titoli ed esami indetti antecedentemente al D.D.G. n. 82/2012;
• concorso per titoli ed esami indetto con D.D.G. n. 82/2012 (esclusivamente all’atto della costituzione del rapporto di lavoro);
• sessioni riservate di abilitazione (D.M. 85/2005, D.M. 21/2005, D.M. 100/2004, O.M. 153/1999, O.M. 33/2000, O.M. 3/2001 ecc.);
• titoli conseguiti all’estero e riconosciuti come abilitanti all’insegnamento con apposito decreto del Ministero competente, in relazione al grado o ai gradi di scuola per i quali sono stati ottenuti.
Coloro che sono in possesso dei requisiti presentano domanda d’iscrizione ai percorsi. In caso di eccedenza d’iscrizioni, l’Ateneo stila proprie graduatorie distinte per grado d’istruzione, con le seguenti modalità:
• assegnando priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nel quinquennio di riferimento (non è possibile includere un numero di anni di servizio che non rientri nel quinquennio di riferimento);
• a parità di posizione, prevale il docente più giovane per età.
In caso di mancato accoglimento della domanda d’iscrizione, l’interessato può verificare, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75, la possibilità di posti residui presso i percorsi autorizzati ai sensi del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75.
Se tutte le richieste non potranno essere soddisfatte, le eccedenze d’iscrizioni in materia saranno trattate con priorità in un prossimo ciclo autorizzato con successivo provvedimento, così come disposto al comma 3 dell’art. 2 del decreto dipartimentale del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 26 giugno 2025 n. 1657, e all’art. 6 del decreto-legge del 31 maggio 2024 n. 71, entro i limiti dei posti individuati dall’Allegato B del decreto ministeriale del 24 aprile 2025 n. 75.
Si precisa, altresì, che:
• il candidato, che possieda i titoli per partecipare a più percorsi di specializzazione per differenti gradi d’istruzione, può presentare domanda per ciascuno di essi;
• il candidato che, a seguito della presentazione di più domande, venga poi inserito, in posizione utile, in più graduatorie, potrà, però, immatricolarsi a un solo percorso e la sua scelta avrà carattere irrevocabile e immodificabile.
L’iscrizione ai percorsi, di cui al decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75, preclude la possibilità d’iscriversi ai percorsi di formazione previsti ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106.
Per presentare la domanda, il candidato dovrà seguire la procedura indicata nel presente bando, inserendo tutte le informazioni dovute (documento di riconoscimento, codice fiscale, titolo di studio, certificato/i relativo/i all’/agli anno/anni di servizio, altro).
Si segnala altresì:
• che nel caso in cui, per la domanda relativa a un determinato percorso, il candidato non avrà indicato i titoli valutabili entro i termini e con le modalità previste nel presente decreto, ovvero all’interno della domanda, tali requisiti, anche se posseduti, non saranno presi in considerazione. La domanda presentata secondo le indicazioni riportate dalla procedura guidata è immodificabile;
• che è unicamente responsabilità dei candidati verificare che la domanda sia corretta e completa entro la data di scadenza indicata nel presente bando;
• che è cura e responsabilità del candidato accertarsi che tutta la documentazione inserita nella procedura sia completa, perché non sarà possibile variare e/o integrare la documentazione e i dati relativi a ogni specifica posizione;
• che, qualora dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini della domanda e della conseguente ammissione/immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di cui all’articolo 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., il candidato decadrà automaticamente d’ufficio dalla eventuale immatricolazione e non saranno rimborsate le tasse pagate dagli interessati;
• che, ai sensi del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 29 luglio 2022 n. 930, è consentita l’iscrizione contemporanea a uno dei percorsi specializzazione sul sostegno e ad altro corso di studio (Master, Scuole di Specializzazione, Dottorati di ricerca, Corsi di Laurea, Laurea magistrale, altro) non a frequenza obbligatoria, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative, e previa, pertanto, certificazione attestante siffatta compatibilità con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative, di cui al presente decreto, rilasciata dall’Ateneo presso il quale coloro che presenteranno domanda, e ad essa da allegare, oppure autocertificazione, con riferimento agli articoli 45 e 46 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, ferme restando le sanzioni penali di cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. e atti conseguenti che saranno adottati dall’Università Europea di Roma;
• che l’Ateneo si riserva di revocare in qualsiasi momento il titolo conseguito all’esito del percorso di specializzazione, in casi di accertata falsità documentale. La revoca non comporta la restituzione degli importi versati sino al momento dell’adozione del provvedimento.
I candidati in possesso di titolo non abilitante conseguito all’estero, in linea con le previsioni di cui all’art. 7 del d.l. 31 maggio 2024, n. 71 e dei relativi decreti attuativi, sono ammessi a partecipare previa:
(i) presentazione del titolo tradotto, legalizzato e accompagnato dalla dichiarazione di valore ivi compresa la dichiarazione di validità rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane;
(ii) presentazione della domanda di cui alla lett. c) del comma precedente, nel qual caso l’ammissione è con riserva.
Il titolo è valutato, ai fini dell’ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall’Ateneo.
I candidati con cittadinanza non-UE, residenti in Italia, potranno partecipare se in possesso di uno dei titoli di soggiorno. Il titolo di soggiorno dovrà essere posseduto alla data di scadenza del presente decreto.
Per partecipare al concorso, il candidato dovrà effettuare, a pena di esclusione, la domanda di iscrizione a partire dalle ore 09.00 del giorno 9 luglio 2025, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 luglio 2025 e seguire, pena l’inammissibilità della domanda, tutte le indicazioni presenti ai successivi punti A, B, C.
A. Compilazione della domanda online di partecipazione alla procedura
Al termine della compilazione della domanda, il candidato dovrà cliccare sul tasto termina compilazione.
La compilazione della domanda on line di partecipazione alla procedura non è sufficiente per la partecipazione alla prova in quanto occorre completare la procedura di cui ai punti seguenti seguendo il link al sistema esse3 che verra’ pubblicato su questa pagina nei giorni successivi all’emanazione del bando.
B. Registrazione preliminare sul sistema Esse3
C. Effettuare il versamento del contributo di € 100 (cento euro)
Solo al termine di questa fase la domanda di partecipazione potrà ritenersi utilmente presentata.
Il candidato dovrà perfezionare tutte le operazioni indicate ai punti A e B e C entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 luglio 2025.
Non è necessaria alcuna trasmissione a mezzo pec o posta elettronica della documentazione.
Tutte le graduatorie saranno pubblicate il giorno 1 agosto 2025 su questa pagina.
Ai fini dell’immatricolazione, i candidati, collocati in posizione utile in graduatoria, riceveranno successiva e-mail, nella quale sarà reperibile il link per la formalizzazione dell’immatricolazione, che avverrà con la corresponsione della prima rata d’iscrizione. Si precisa che le date di scadenza, relative al pagamento delle rate ai fini dell’immatricolazione, saranno indicate su questa pagina.
I candidati, collocati in posizione utile in graduatoria, potranno immatricolarsi a far data dal 2 agosto 2025 12:00 Le suddette iscrizioni si chiuderanno il 1° settembre 2025 ore 12:00.
Decorso il termine perentorio fissato al 1° settembre 2025 ore 12:00, si provvederà alla ripubblicazione delle graduatorie, relativamente ai posti rimasti eventualmente scoperti, con la possibilità, per i candidati, risultanti in posizione utile, di potersi immatricolare, presentando la pertinente domanda d’immatricolazione e provvedendo al pagamento della prima rata d’iscrizione, nel termine che sarà indicato su questa pagina.
La commissione esaminatrice delle selezioni relative ad uno o più percorsi di formazione di ogni ordine di scuola è nominata con Decreto Rettorale su proposta del Direttore dei corsi. Nello stesso decreto si procederà alla nomina anche dei componenti supplenti. I componenti della Commissione giudicatrice verranno resi noti mediante pubblicazione del Decreto Rettorale su questa pagina.
2. La Commissione potrà operare anche in sottocommissioni.
L’iscrizione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità comporta il pagamento della somma complessiva di euro 1.300,00 (milletrecento) oltre euro 16 per l’imposta di bollo virtuale.
I candidati che presentino una disabilità pari o superiore al 66% saranno esonerati dal pagamento dell’intera tassa di iscrizione al corso fatta eccezione per il contributo di € 100 a titolo di rimborso spese di iscrizione e di € 16,00 a titolo di bollo virtuale in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento tasse e contributi dell’Università Europea di Roma applicabile in relazione all’anno di immatricolazione.
Le scadenze per i pagamenti delle rate relative saranno indicate su questa pagina.
I percorsi erogati dall’Ateneo prevedono l’acquisizione di 40 Crediti Formativi Universitari (CFU). I percorsi si svolgono, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, e dell’articolo 3, comma 5, del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75, in non meno di quattro mesi e si concludono entro il 31 dicembre 2025.
I percorsi, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75, si articolano in attività formative obbligatorie relative agli insegnamenti e ai laboratori: questi ultimi diversificati per ciascun grado di istruzione e riferiti alle tematiche indicate nell’Allegato B al decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 settembre 2011. Gli insegnamenti forniscono ai corsisti conoscenze relative alle disabilità sensoriali e intellettive ovvero connesse a disturbi del neurosviluppo, assicurando competenze adeguate nelle diverse forme di disabilità. Il tirocinio diretto e il tirocinio indiretto s’intendono assolti dal servizio prestato su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici nei cinque anni precedenti.
Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica, comunque, sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10% delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona.
Le assenze sono consentite nella misura massima del 10% sul totale delle attività.
In caso di esclusione per mancato rispetto degli obblighi di frequenza, gli iscritti saranno comunque tenuti a corrispondere l’intero importo previsto, indipendentemente dalla frequenza parziale o dalla mancata partecipazione alla prova finale.
Non è previsto il riconoscimento di Crediti Formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici.
Sono previsti esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio, con valutazione in trentesimi. Gli esami s’intendono superati con voto non inferiore a 18/30.
I percorsi si concludono con l’esame finale secondo le modalità indicate all’articolo 13 del presente decreto.
L’Ateneo non effettuerà alcuna comunicazione circa l’inizio dei percorsi, ma sarà cura degli iscritti monitorare i relativi calendari e prenderne visione dal sito e dalla relativa piattaforma.
La partecipazione regolare alle attività didattiche è condizione imprescindibile per l’ammissione agli esami e all’esame finale.
Gli iscritti, che non raggiungeranno la soglia minima di frequenza prevista, saranno esclusi dalla prova finale e decadranno da ogni diritto anche di rimborso delle somme già versate.
In caso di esclusione per mancato rispetto degli obblighi di frequenza, gli iscritti saranno comunque tenuti a corrispondere l’intero importo previsto dal decreto che disciplina questi percorsi, indipendentemente dalla frequenza parziale o dalla mancata partecipazione alla prova finale.
Come statuito dall’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75, l’esame finale consiste in un colloquio, da svolgersi in presenza, su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso a scelta del corsista, in relazione all’esperienza professionale svolta in ambito scolastico, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche adottate e all’uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l’inclusione.
Le sedi di svolgimento dell’esame finale saranno successivamente indicate con decreto rettorale e comunicate agli Uffici scolastici regionali competenti territorialmente e ai corsisti, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75.
La commissione d’esame, nominata con successivo decreto rettorale, è composta dal direttore del corso o suo delegato, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, nonché da un componente esterno designato dall’Ufficio scolastico regionale competente in riferimento alla sede d’esame, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi e che opera nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni.
L’esame finale è superato da parte dei corsisti che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.
La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, è data dalla media aritmetica della somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75 e del punteggio ottenuto nell’esame finale. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.
La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione rilasciato dall’Ateneo ed è titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
Alla conclusione dei percorsi, l’Ateneo trasmetterà al Ministero dell’Istruzione e del Merito gli elenchi dei docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno, distinti per grado d’istruzione, nonché una relazione sull’andamento e sugli esiti dei percorsi di formazione.