Sostegno didattico 2024-25 – Titoli Esteri – DM 77

Percorsi di specializzazione sul sostegno per l’acquisizione di 48 e 36 CFU – titoli esteri – DM 77 – a.a. 2024/25

Bando di concorso (D.R. 198/25)

Posti disponibili

Requisiti di ammissione

Titoli di accesso

Modalità di presentazione della domanda

Titoli di studio esteri

Presentazione della domanda di partecipazione al concorso

Commissione giudicatrice

Scadenze e pagamenti

Svolgimento e durata dei percorsi

Tirocinio

Mancato rispetto obblighi di frequenza

Prova finale

Atti procedura concorsuale

Bando di concorso (D.R. 198/25)

Il D.R. 198/25 disciplina il bando di concorso per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno volti all’acquisizione di 48 e 36 CFU, i cui contenuti formativi e professionali sono definiti nell’Allegato A del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 77 e del decreto dipartimentale del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 26 giugno 2025 n. 1656. La relativa Informativa Privacy è contenuta nell’Allegato 1

Il contenuto di questa pagina è solo un estratto del D.R. 198/25 stesso, che rimane il riferimento normativo con tutti gli elementi della procedura.

Posti disponibili

Il numero di posti disponibili in ottemperanza all’Allegato B del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 77 e del decreto dipartimentale del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 26 giugno 2025 n. 1656, è il seguente:

  • 77 posti per la specializzazione nella scuola dell’infanzia
  • 62 posti per la specializzazione nella scuola primaria
  • 42 posti per la specializzazione nella scuola secondaria di primo grado
  • 42 posti per la specializzazione nella scuola secondaria di secondo grado

Requisiti di ammissione

Requisiti e modalità di ammissione al percorso di specializzazione di 48 CFU

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, possono iscriversi a questi percorsi di formazione esclusivamente coloro i quali abbiano superato presso un’Università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell’Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU e che abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relative procedimento, ovvero abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento espresso.

L’iscrizione a questi percorsi di formazione è subordinata alla rinuncia formale a ogni istanza di riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero sul sostegno e deve essere presentata nel rispetto delle disposizioni ministeriali di cui alla nota ministeriale del 4 giugno 2025 n. 21907 e della successiva nota del 20 giugno 2025 n. 26269.

La rinuncia va comunicata al Ministero dell’Istruzione e del Merito esclusivamente con le modalità statuite dall’articolo 5, comma 3, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77.

All’atto della presentazione della domanda d’iscrizione a questi percorsi presso l’Università Europea di Roma, gli interessati devono comunicare all’Ateneo, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, gli estremi della rinuncia espressa secondo le modalità indicate nel precedente comma del presente decreto.

Tali corsisti devono conseguire, all’interno dei 48 CFU ivi prescritti, 12 CFU relativi all’attività di tirocinio.

Il candidato, che possieda i titoli per partecipare a più percorsi di specializzazione per differenti gradi d’istruzione, può presentare domanda per ciascuno di essi.

Il candidato che, a seguito della presentazione di più domande, venga poi inserito, in posizione utile, in più graduatorie, potrà, però, immatricolarsi a un solo percorso e la sua scelta avrà carattere irrevocabile e immodificabile.

L’Ateneo stila proprie graduatorie distinte per grado d’istruzione sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande in termini di giorni e di orari, comprensive del pagamento dell’importo di cui all’articolo 9 del presente decreto. In caso di eventuale parità nell’ordine cronologico di presentazione delle domande, prevale il più giovane per età. In situazione, poi, di eccedenza di iscrizioni presso l’Università Europea di Roma, questa provvederà, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, a trasmettere le domande eccedenti all’INDIRE.

L’iscrizione ai percorsi, di cui all’articolo 1 e all’articolo 6, comma 6, del del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, preclude la possibilità d’iscriversi ai percorsi previsti ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106.

I candidati sono tenuti a verificare in autonomia il possesso del necessario titolo di accesso al percorso abilitante per il quale presentano la domanda e ad allegare tutta la documentazione prescritta e opportuna, pena la decadenza della loro stessa domanda.

Requisiti e modalità di ammissione al percorso di specializzazione di 36 CFU

Possono iscriversi a tali percorsi esclusivamente coloro i quali siano in possesso dei due requisiti statuiti dall’articolo 4, comma 1, e dall’articolo 3, comma 2, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77.

Il primo requisito è quello di avere superato presso un’Università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell’Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU e che abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relative procedimento, ovvero abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento espresso.

L’iscrizione a questi percorsi di formazione è subordinata alla rinuncia formale a ogni istanza di riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero sul sostegno e deve essere presentata nel rispetto delle disposizioni ministeriali di cui alla nota ministeriale del 4 giugno 2025 n. 21907 e della successiva nota del 20 giugno 2025 n. 26269.

La rinuncia va comunicata al Ministero dell’Istruzione e del Merito esclusivamente con le modalità statuite dall’articolo 5, comma 3, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77.

All’atto della presentazione della domanda d’iscrizione a questi percorsi presso l’Università Europea di Roma, gli interessati devono comunicare all’Ateneo, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, gli estremi della rinuncia espressa secondo le modalità indicate nel precedente comma del presente decreto.

Il secondo requisito, parimenti imprescindibile, è avere maturato, alla data di presentazione di tale domanda di partecipazione a questi percorsi, almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto di sostegno sullo specifico grado scolastico d’interesse, intendendosi così assolto, con siffatto servizio effettivo, il tirocinio. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto dipartimentale del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 26 giugno 2025 n. 1656, dovrà essere presentata una dichiarazione all’Ateneo di competenza da parte di coloro che richiedono l’iscrizione ai percorsi di specializzazione finalizzati al conseguimento di 36 CFU, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 concernente l’effettivo possesso di un anno di esperienza professionale sullo specifico grado d’interesse.

Per anno scolastico s’intende, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell’infanzia, entro il 30 giugno.

Il candidato, che possieda i titoli per partecipare a più percorsi di specializzazione per differenti gradi d’istruzione, può presentare domanda per ciascuno di essi.

Il candidato che, a seguito della presentazione di più domande, venga poi inserito, in posizione utile, in più graduatorie, potrà, però, immatricolarsi a un solo percorso e la sua scelta avrà carattere irrevocabile e immodificabile.

L’Ateneo stila proprie graduatorie distinte per grado d’istruzione sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande in termini di giorni e di orari, comprensive del pagamento dell’importo di cui all’articolo 9 del presente decreto. In caso di eventuale parità nell’ordine cronologico di presentazione delle domande, prevale il più giovane per età. In situazione, poi, di eccedenza di iscrizioni presso l’Università Europea di Roma, questa provvederà, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, a trasmettere le domande eccedenti all’INDIRE.

L’iscrizione ai percorsi, di cui all’articolo 1 e all’articolo 6, comma 6, del del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, preclude la possibilità d’iscriversi ai percorsi previsti ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106.

I candidati sono tenuti a verificare in autonomia il possesso del necessario titolo di accesso al percorso abilitante per il quale presentano la domanda e ad allegare tutta la documentazione prescritta e opportuna, pena la decadenza della loro stessa domanda.

Titoli di accesso

Costituiscono, altresì, requisito di accesso, per i percorsi di specializzazione di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, i seguenti titoli:
• diploma magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l’a.a. 2001/02;
• laurea in Scienze della formazione primaria (valida per le scuole dell’infanzia e primaria);
• laurea magistrale (valida per la scuola secondaria di primo grado e/o secondo grado), di cui anche al D.I. del Ministero dell’Istruzione e del Merito di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca del 28 dicembre 2023 n. 255 e delle Tabelle ivi presenti, che ne costituiscono parte integrante.

Modalità di presentazione della domanda

Per presentare la domanda, il candidato dovrà seguire la procedura indicata all’art. 8 del bando e, dunque,
• selezionando il tipo di percorso;
• inserendo tutte le informazioni dovute (documento di riconoscimento, codice fiscale, titolo di studio, certificato/i relativo/i all’/agli anno/anni di servizio, altro).

Si segnala altresì:
• che nel caso in cui, per la domanda relativa a un determinato percorso, il candidato non avrà indicato i titoli valutabili entro i termini e con le modalità previste nel presente decreto, ovvero all’interno della domanda, tali requisiti, anche se posseduti, non saranno presi in considerazione. La domanda presentata secondo le indicazioni riportate dalla procedura guidata è immodificabile;
• che, in caso di presentazione di più domande, non verrà rimborsato il contributo obbligatorio versato al momento della presentazione di tali domande, a esclusione del percorso per cui si procederà all’immatricolazione, secondo le modalità indicate all’articolo 8 del presente decreto;
• che è unicamente responsabilità dei candidati verificare che la domanda sia corretta e completa entro la data di scadenza del presente decreto;
• che è cura e responsabilità del candidato accertarsi che tutta la documentazione inserita nella procedura sia completa, perché non sarà possibile variare e/o integrare la documentazione e i dati relativi a ogni specifica posizione;
• che qualora dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini della domanda e della conseguente ammissione/immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di cui all’articolo 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., il candidato decadrà automaticamente d’ufficio dalla eventuale immatricolazione e non saranno rimborsate le tasse pagate dagli interessati;
• che, ai sensi del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 29 luglio 2022 n. 930, è consentita l’iscrizione contemporanea a uno dei percorsi specializzazione sul sostegno e ad altro corso di studio (Master, Scuole di Specializzazione, Dottorati di ricerca, Corsi di Laurea, Laurea magistrale, altro) non a frequenza obbligatoria, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative, e previa, pertanto, certificazione attestante siffatta compatibilità con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative, di cui al presente decreto, rilasciata dall’Ateneo presso il quale coloro che presenteranno domanda, e ad essa da allegare, oppure autocertificazione, con riferimento agli articoli 45 e 46 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, ferme restando le sanzioni penali di cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. e atti conseguenti che saranno adottati dall’Università Europea di Roma;
• che l’Ateneo si riserva di revocare in qualsiasi momento il titolo conseguito all’esito del percorso di specializzazione, in casi di accertata falsità documentale.

Titoli di studio esteri

I candidati, in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, dovranno presentare la domanda nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal presente bando previa:
(i) presentazione del titolo tradotto, legalizzato e accompagnato dalla dichiarazione di valore ivi compresa la dichiarazione di validità rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane;
(ii) presentazione della domanda di cui alla lett. c) del comma precedente, nel qual caso l’ammissione è con riserva.

Il titolo è valutato, ai fini dell’ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall’Ateneo.

I candidati con cittadinanza non-UE, residenti in Italia, potranno partecipare se in possesso di uno dei titoli di soggiorno. Il titolo di soggiorno dovrà essere posseduto alla data di scadenza del presente decreto.

Presentazione della domanda di partecipazione al concorso

Per partecipare al concorso, il candidato dovrà effettuare, a pena di esclusione, la domanda di iscrizione a partire dalle ore 09.00 del giorno 9 luglio 2025, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 luglio 2025 e seguire, pena l’inammissibilità della domanda, tutte le indicazioni presenti ai successivi punti A, B, C.

A. Compilazione della domanda online di partecipazione alla procedura

  • Il candidato dovrà procedere alla compilazione online della domanda provvedendo al caricamento di tutti i documenti richiesti
  • prima di procedere alla compilazione della domanda il candidato dovrà avere a disposizione il pdf del documento di identità

Al termine della compilazione della domanda, il candidato dovrà cliccare sul tasto termina compilazione.

La compilazione della domanda on line di partecipazione alla procedura non è sufficiente per la partecipazione alla prova in quanto occorre completare la procedura di cui ai punti seguenti seguendo il link al sistema esse3 che verra’ pubblicato su questa pagina nei giorni successivi all’emanazione del bando.

B. Registrazione preliminare sul sistema Esse3

  • Registrazione dell’utente sul sistema Esse3 che si conclude con l’inserimento della password necessaria per entrare nel sistema
  • Registrazione dei dati personali sul sistema
  • Stampa del MAV relativo al versamento del contributo di partecipazione alla selezione esclusivamente a nome del candidato


C. Effettuare il versamento del contributo di € 100 (cento euro)

  • Il candidato dovrà effettuare il versamento del contributo, non rimborsabile, per ciascun grado di scuola per il quale intende conseguire la specializzazione, prima della chiusura della domanda.
  • Qualora il candidato sia in possesso di più titoli di accesso e intenda sostenere prove per più gradi di scuola il versamento è dovuto per ciascuna di esse e deve essere fatta una nuova domanda di pre-iscrizione al test per ciascun grado di scuola per cui intende sostenere le prove. Il versamento oltre le 12 del  25 luglio 2025 non è ritenuto valido, anche se in presenza della domanda di pre-iscrizione al test fatta sul sistema informatico nei termini ed è causa di esclusione dalla procedura.


Solo al termine di questa fase la domanda di partecipazione potrà ritenersi utilmente presentata.

Il candidato dovrà perfezionare tutte le operazioni indicate ai punti A e B e C entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 luglio 2025.

Non è necessaria alcuna trasmissione a mezzo pec o posta elettronica della documentazione.

Tutte le graduatorie saranno pubblicate il giorno 1 agosto 2025 su questa pagina.

Ai fini dell’immatricolazione, i candidati, collocati in posizione utile in graduatoria, riceveranno successiva e-mail, nella quale sarà reperibile il link per la formalizzazione dell’immatricolazione, che avverrà con la corresponsione della prima rata d’iscrizione. Si precisa che le date di scadenza, relative al pagamento delle rate ai fini dell’immatricolazione, saranno indicate su questa pagina.

I candidati, collocati in posizione utile in graduatoria, potranno immatricolarsi a far data dal 2 agosto 2025 12:00 Le suddette iscrizioni si chiuderanno il 1° settembre 2025 ore 12:00.

Decorso il termine perentorio fissato al 1° settembre 2025 ore 12:00, si provvederà alla ripubblicazione delle graduatorie, relativamente ai posti rimasti eventualmente scoperti, con la possibilità, per i candidati, risultanti in posizione utile, di potersi immatricolare, presentando la pertinente domanda d’immatricolazione e provvedendo al pagamento della prima rata d’iscrizione, nel termine che sarà indicato su questa pagina.

 

Commissione giudicatrice

La commissione esaminatrice delle selezioni relative ad uno o più percorsi di formazione di ogni ordine di scuola è nominata con Decreto Rettorale su proposta del Direttore dei corsi. Nello stesso decreto si procederà alla nomina anche dei componenti supplenti. I componenti della Commissione giudicatrice verranno resi noti mediante pubblicazione del Decreto Rettorale su questa pagina.

2. La Commissione potrà operare anche in sottocommissioni.

Scadenze e pagamenti

I costi dei percorsi e le relative scadenze sono i seguenti:

• Per il percorso 48 CFU l’iscrizione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità comporta il pagamento della somma complessiva di euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre euro 16 per l’imposta di bollo virtuale.

• Per il percorso 36 CFU l’iscrizione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità comporta il pagamento della somma complessiva di euro 900,00 (novecento) oltre euro 16 per l’imposta di bollo virtuale.

I candidati che presentino una disabilità pari o superiore al 66% saranno esonerati dal pagamento dell’intera tassa di iscrizione al corso fatta eccezione per il contributo di € 100 a titolo di rimborso spese di iscrizione e di € 16,00 a titolo di bollo virtuale in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento tasse e contributi dell’Università Europea di Roma applicabile in relazione all’anno di immatricolazione.

Le scadenze per i pagamenti delle rate relative saranno indicate su questa pagina.

 

Svolgimento e durata dei percorsi

I percorsi erogati dall’Ateneo prevedono l’acquisizione, rispettivamente, di 48 CFU, come da art. 3 del decreto, e di 36 CFU, come da art. 4 del decreto.

I percorsi, di cui al comma 1, si svolgono in non meno di quattro mesi.

I percorsi si articolano, in ordine alla tipologia di 48 CFU, in attività formative obbligatorie relative agli insegnamenti e in attività di laboratorio riferite alle tematiche indicate nell’Allegato B al decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 settembre 2011 e in attività di tirocinio diversificate per grado d’istruzione. Gli insegnamenti forniscono ai corsisti conoscenze relative alle disabilità sensoriali e intellettive ovvero connesse a disturbi del neurosviluppo, assicurando competenze adeguate nelle diverse forme di disabilità.

I percorsi si articolano, in ordine alla tipologia di 36 CFU, in attività formative obbligatorie relative agli insegnamenti e in attività di laboratorio riferite alle tematiche indicate nell’Allegato B al decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 settembre 2011. Gli insegnamenti forniscono ai corsisti conoscenze relative alle disabilità sensoriali e intellettive ovvero connesse a disturbi del neurosviluppo, assicurando competenze adeguate nelle diverse forme di disabilità.

Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica comunque sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10% delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona.

Nel caso di funzionamento di più percorsi, le attività telematiche comunque sincrone, affidate a uno stesso docente, non possono svolgersi contemporaneamente nel medesimo orario.

Le assenze sono consentite nella misura massima del 10% sul totale delle attività.

In caso di esclusione per mancato rispetto degli obblighi di frequenza, gli iscritti saranno comunque tenuti a corrispondere l’intero importo previsto, indipendentemente dalla frequenza parziale o dalla mancata partecipazione alla prova finale.

Non è previsto il riconoscimento di Crediti Formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici.

Sono previsti esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio, con valutazione in trentesimi. Gli esami s’intendono superati con voto non inferiore a 18/30.

I percorsi si concludono con l’esame finale secondo le modalità indicate all’articolo 14 del presente decreto.

L’Ateneo non effettuerà alcuna comunicazione circa l’inizio dei percorsi, ma sarà cura degli iscritti monitorare i relativi calendari e prenderne visione dal sito e dalla relativa piattaforma.

Tirocinio

Esclusivamente per il percorso di 48 CFU è previsto lo svolgimento di attività di tirocinio diretto come stabilito nell’Allegato A del D.I. del 24 aprile 2025 n. 77.

L’attività di tirocinio diretto dovrà svolgersi esclusivamente in modalità in presenza presso istituzioni scolastiche diversificate per grado d’istruzione.

Ai fini della definizione dell’elenco regionale delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 novembre 2012 n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2012 n. 291.

Sarà cura dell’Ateneo provvedere alla stipula dei necessari atti convenzionali con le istituzioni scolastiche sedi di tirocinio.

I corsisti potranno svolgere il tirocinio diretto anche nei loro luoghi di residenza, o in prossimità di questi, e compatibilmente pure con le eventuali attività di docenza assolte nel periodo di attivazione del suddetto tirocinio.

Rispetto obblighi di frequenza

La partecipazione regolare alle attività didattiche è condizione imprescindibile per l’ammissione agli esami e all’esame finale.

Gli iscritti, che non raggiungeranno la soglia minima di frequenza prevista, saranno esclusi dalla prova finale e decadranno da ogni diritto anche di rimborso delle somme già versate.

In caso di esclusione per mancato rispetto degli obblighi di frequenza, gli iscritti saranno comunque tenuti a corrispondere l’intero importo previsto dal decreto che disciplina questi percorsi, indipendentemente dalla frequenza parziale o dalla mancata partecipazione alla prova finale.

Prova finale

Come statuito dall’articolo 6, comma 1, del D.I. del 24 aprile 2025 n. 77 l’esame finale consiste in un colloquio, da svolgersi in presenza, su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso a scelta del corsista, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche e all’uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l’inclusione.

Le sedi di svolgimento dell’esame, anche ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.I. del 24 aprile 2025 n. 77, saranno successivamente indicate con decreto rettorale e comunicate agli Uffici scolastici regionali competenti territorialmente e ai corsisti.

La commissione d’esame, nominata con successivo e pertinente decreto rettorale, è composta dal direttore del corso o suo delegato, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, nonché da un componente esterno designato dall’Ufficio scolastico regionale competente in riferimento alla sede d’esame, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni.

L’esame finale è superato, da parte dei corsisti, che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.

La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, è data dalla media tra il voto ottenuto nell’esame finale e la media dei voti conseguiti negli insegnamenti e nei laboratori. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione rilasciato dall’Ateneo ed è titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Alla conclusione sia dei percorsi di 48 CFU che di quelli di 36 CFU, l’Ateneo trasmetterà al Ministero dell’Istruzione e del Merito gli elenchi dei docenti che hanno positivamente

Atti procedura concorsuale